Il fenomeno dell’immigrazione di massa
IL FENOMENO DELL’IMMIGRAZIONE DI MASSA
Negli ultimi mesi, a seguito delle “guerre civili” e delle rivolte popolari che interessano in modo particolare i paesi arabi dell’Africa del Nord, il fenomeno dell’immigrazione di massa verso l’Italia sta assumendo una sempre maggior drammaticità rispetto a quanto accaduto in passato.
All’ordine del giorno vi è poi il “braccio di ferro” tra Italia e Francia, circa l’interpretazione del trattato di Shengen.
Il trattato di Shengen prevede che tutti i cittadini dei paesi firmatari, o comunque i residenti anche se stranieri, ovvero coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno di un paese membro, possono circolare nello “spazio Shengen”, ovvero nei territori delle nazioni firmatarie.
La libera circolazione nello spazio territoriale Shengen, per quanto riguarda gli stranieri (ovvero coloro che non sono cittadini di paesi firmatari del trattato di Shengen) avviene però con alcune limitazioni, recepite dai singoli Paesi attraverso le leggi con le quali detti Stati membri hanno ratificato il trattato di cui si discute.
L’ingresso in Italia, ad esempio, è consentito, a chi arriva da fuori dallo spazio Shengen, alle seguenti condizioni: a) ci si deve presentare ad un valico di frontiera (e quindi non via mare, attraccando dove capita); b) bisogna essere in possesso di un valido documento di viaggio (passaporto o documento equiparato); c) lo straniero deve disporre di documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e deve dimostrare di disporre dei mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura e alla durata del soggiorno previsto, nonché di avere disponibilità finanziarie che gli consentano di affrontare le spese di ritorno nel paese di provenienza (è però esentato da tali dimostrazioni lo straniero già residente in un paese membro ed in possesso del permesso di soggiorno di uno dei paesi membri); d) ove prescritto, lo straniero deve essere munito di valido visto di ingresso o di transito; e) non deve risultare segnalato ai fini della non ammissione; f) non deve essere considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri stati Shengen. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti è motivo di respingimento dello straniero.
I requisiti poc’anzi specificati, sono praticamente i medesimi che occorrono allo straniero per poter accedere al territorio francese.
Dunque, il fatto di avere ottenuto un visto o il permesso di soggiorno da un paese membro (nella fattispecie il permesso di soggiorno temporaneo, di cui tanto si discute in questi giorni, rilasciato ai migranti del Nord Africa dal governo italiano), non esclude che un altro paese, membro di Shengen, possa comunque respingere lo straniero dal proprio territorio. Il possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro è infatti condizione necessaria, ma non sufficiente, per avere garantito l’accesso nello spazio Shengen.
Ed è proprio da qui che nasce la diatriba tra Francia e Italia.
Ora, per far fronte all’immigrazione di massa degli ultimi tempi, il governo italiano ha pensato di concedere un “permesso di soggiorno temporaneo” di sei mesi a coloro che sopraggiungono in Italia da questi paesi con situazioni interne più o meno difficili, confidando poi nel fatto che gli stessi “vadano via” dall’Italia per circolare liberamente nel territorio di Shengen: il nostro Governo non ha però fatto i conti con paesi, ed in primis con la Francia, che non intendono affatto farsi carico di una migrazione di massa (e soprattutto di quel gran numero di tunisini che, sbarcanti a Lampedusa, ma avendo nel loro paese come seconda lingua ufficiale il francese, vogliono appunto recarsi in Francia).
Non si può purtroppo nè dar torto all’Italia, che non avendo modo e mezzi per “rispedirli tutti a casa” (più che per poco credibili ragioni umanitarie difficili da intravedersi) gioca “l’unica carta” che ha; nè alla Francia che, senza comunque violare il trattato di Shengen, non intende farsi carico di un problema che ritiene “tutto italiano” e se ne “lava le mani”.
La questione però, se è vero, come è vero, che l’Italia fa parte di una unione (quella europea) dovrebbe essere affrontata e risolta dalla Unione Europea.
La soluzione maggiormente plausibile a livello europeo sarebbe l’attivazione della direttiva 55/2001, riguardante la protezione temporanea dei rifugiati che scappano da zone di guerra, e che non possono rientrare nella loro terra per ragioni politiche o umanitarie.
Purtroppo però, al momento, la comunità europea ha escluso l’applicabilità di tale direttiva alla fattispecie che sta interessando il nostro paese, e ciò in quanto la maggior parte dei migranti provenienti dal nord Africa non si trovano in quello che la normativa in esame considera un vero e proprio “stato di necessità” (fatta forse eccezione per gli ancora pochi libici che giungono via mare sulle nostre coste). Inoltre, purtroppo per noi, l’ afflusso di sfollati non è ancora abbastanza “massiccio” da poter essere preso in considerazione dalla direttiva 55!
Avv. Claudia Comi